Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - fondo di garanzia per le vittime della strada - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33444 del 17/12/2019 (Rv. 656451 - 01)
Danno da sinistro stradale cagionato da veicolo non identificato - Presupposti - Fuga del responsabile - Necessità - Esclusione - Esistenza di circostanze non imputabili a negligenza della vittima - Sufficienza - Fattispecie.
In tema di sinistro causato da veicolo non identificato, l'obbligo risarcitorio nei confronti della vittima, in linea con l'art. 1, comma 4, della seconda direttiva CEE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103, sorge non soltanto qualora il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima. (Nella specie, la sentenza di appello, secondo la quale l'investita aveva favorito l'allontanamento e, quindi, la mancata identificazione dell'investitrice, per averla rassicurata, nell'immediatezza del sinistro, sulle proprie condizioni di salute, è stata cassata dalla S.C. poiché la vittima, a causa delle lesioni riportate, versava ragionevolmente in condizioni psico-fisiche provocanti disorientamento e tali da privare di lucidità ogni eventuale sua espressione rivolta alla guidatrice, dovendosi piuttosto considerare che la detta identificazione era stata ostacolata dallo spostamento della vettura dal luogo dell'incidente e dall'assenza di testimoni).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33444 del 17/12/2019 (Rv. 656451 - 01)