Art. 547 c.nav. - Termine annuale di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione - Applicabilità al diritto all'indennizzo - Sussistenza.
In tema di navigazione marittima ed aerea, il termine annuale di prescrizione previsto dall'art. 547, comma 1, c.nav. si applica a tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, incluso quello all'indennizzo dell'assicurato verso l'assicuratore in caso di verificazione dell'evento previsto in contratto, trattandosi di disposizione avente natura speciale rispetto all'art. 2952, comma 2, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 541 del 15/01/2020 (Rv. 656630 - 01)
Riferimenti normativi:Cod_Civ_art_1885, Cod_Civ_art_2952
ASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA
RISCHIO DELLA NAVIGAZIONE