Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione - Prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato dal "broker" - Termine - Individuazione - Fondamento.
Il diritto al risarcimento dei danni, causati da "broker" assicurativo, da parte del Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione si prescrive nel termine ordinario decennale e non in quello biennale di cui all'art. 2952, comma 2, c.c., trattandosi di obbligazione nascente dalla legge e non derivante dal contratto di assicurazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1575 del 24/01/2020 (Rv. 656648 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2952
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