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Assicurazione - contratto di assicurazione (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3999 del 18/02/2020 (Rv. 656903 - 01)

Sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva di condanna dell'assicurato - Pagamento della relativa somma da parte dell'assicuratore - Riforma della detta sentenza in appello con il rigetto della domanda di manleva dell'assicurato verso l'assicuratore - Azione di ripetizione d'indebito oggettivo dell'assicuratore ex art_ 2033 c.c. - Spettanza - Presupposti - Destinatario - Fondamento.

Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo.

All'assicuratore della responsabilità civile che, chiamato in manleva, abbia pagato direttamente al danneggiato la somma che l'assicurato sia stato condannato a corrispondere a titolo di risarcimento del danno con sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, spetta - laddove tale sentenza sia stata riformata in appello con il rigetto della sola domanda di manleva - l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo nei confronti dello stesso assicurato, per avere dato esecuzione alla condanna risarcitoria per suo conto e in sua sostituzione, quale terzo adempiente, nonostante non sussistesse alcun obbligo di manleva.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3999 del 18/02/2020 (Rv. 656903 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_1180

ASSICURAZIONE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE