Contratto autonomo di garanzia - Facoltà per l'assicuratore garante di adempiere la prestazione del debitore - Nullità della clausola - Ragioni.
Fidejussione - (nozione, caratteri, distinzioni) - In genere.
La clausola del contratto autonomo di garanzia che attribuisce all'assicuratore garante la facoltà, alternativa al versamento dell'indennizzo in favore del creditore insoddisfatto, di adempiere la stessa obbligazione del debitore, è nulla per contrarietà a norma imperativa, essendo precluso alle società di assicurazione, incluse quelle del ramo cauzioni, l'esercizio di qualsiasi attività diversa da quella assicurativa e da quelle connesse in base all'art. 5 della l. n. 295 del 1978 (applicabile "ratione temporis").
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6177 del 05/03/2020 (Rv. 657142 - 02)