Assicurazione - assicurazione della responsabilita' civile - oggetto del contratto (rischio assicurato) - Cass. n. 8894/2020
Contratto di assicurazione contro i danni - Clausola che pone a carico dell'assicurato un termine di decadenza per denunciare l'evento, la cui decorrenza non dipende dalla sua volontà - Nullità - Fondamento - Norme violate - Fattispecie.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, è nulla la clausola che pone a carico dell'assicurato un termine di decadenza per denunciare l'evento la decorrenza del quale non dipende dalla sua volontà, atteso che una siffatta clausola contrasta non solo con l'art. 1341 c.c., che vieta, se non sottoscritte, le clausole che impongono decadenze, ma, altresì, con l'art. 2965 c.c., che commina la nullità delle clausole con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile, ad una delle parti, l'esercizio del diritto, tra le quali rientrano anche quelle che fanno dipendere tale esercizio da una condotta del terzo, autonoma e non calcolabile. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto nulla la clausola "claims made" che consentiva all'assicurato di fare denuncia dell'evento nei dodici mesi dalla cessazione del contratto di assicurazione, purché avesse ricevuto la richiesta di risarcimento del danno entro la scadenza del contratto stesso).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8894 del 13/05/2020 (Rv. 657843 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_2965