Assicurazione - assicurazione contro i danni - in genere - Cass. n. 8896/2020
Spese di lite sostenute dall'assicurato - Obbligo dell'assicurazione di rimborsarle - Sussistenza - Resistenza in giudizio dell'assicurato in proprio non dovuta a responsabilità dell'assicuratore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'assicuratore della responsabilità civile è tenuto, secondo l'impegno contrattualmente assunto o, comunque, nei limiti di cui all'art. 1917, comma 3, c.c., a rimborsare le spese di lite sostenute dall’assicurato, pur se non abbia aderito alle ragioni di quest'ultimo e senza che assuma rilevanza il fatto che la presenza in giudizio in proprio del medesimo assicurato non sia dipesa dalla posizione difensiva dell'assicurazione, ma dalle richieste del danneggiato (nella specie, eccedenti il massimale), giacché l'obbligo di rimborso sorge oggettivamente per la sola circostanza che il detto assicurato sia stato costretto ad agire o a difendersi in una controversia che abbia causa in situazioni rientranti nella garanzia assicurativa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8896 del 13/05/2020 (Rv. 657844 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1917