Contratto di assicurazione - Nullità della clausola ex art. 1932 c.c. – Cass. n. 25298/2020
Assicurazione - contratto di assicurazione (nozione, caratteri, distinzioni) - premio - mancato pagamento - sospensione del contratto - Clausola che prevede, in caso di mancato pagamento dei premi assicurativi, la loro persistente esigibilità e la decadenza dell'assicurato dal diritto di pretendere l'indennizzo - Deroga, in senso sfavorevole all'assicurato, alle disposizioni di cui all'art. 1901 c.c. - Nullità della clausola ex art. 1932 c.c. – Sussistenza - commercio - con l'estero - esportazioni - assicurazione dei crediti.
È nulla, in forza dell'art. 1932 c.c., la clausola del contratto assicurativo che stabilisce, in caso di mancato pagamento dei premi assicurativi, la loro persistente esigibilità e la decadenza dell'assicurato dal diritto di pretendere l'indennizzo (determinando una sospensione della garanzia non prevista dalla legge), perché essa espone l'assicurato al pagamento del corrispettivo in mancanza di prestazione dell'assicuratore, così derogando, in senso a lui sfavorevole, all'art. 1901 c.c., secondo il quale il mancato pagamento dei premi successivi al primo comporta la sospensione della garanzia assicurativa per il solo periodo a cui si riferisce il premio, fermo restando l'obbligo dell'assicuratore di indennizzare i sinistri verificatisi precedentemente.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25298 del 11/11/2020 (Rv. 659780 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1901, Cod_Civ_art_1932, Cod_Civ_art_1421