Richiesta di risarcimento all'assicuratore – Cass. n. 29464/2020
Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione per il risarcimento dei danni - richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o ina) - Messa in mora dell'assicurazione ex art. 145 d.lgs. n. 209 del 2005 - Raccomandata con ricevuta di ritorno - Mezzo equipollente - Idoneità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la condizione di proponibilità della domanda, di cui all'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), cioè la richiesta rivolta all'assicuratore con raccomandata, può essere assolta con mezzi equipollenti qualora essi consentano di provare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato improcedibile la domanda risarcitoria per non avere il danneggiato fornito la prova che il fax, contenente la richiesta di risarcimento, fosse stato effettivamente ricevuto dalla compagnia assicuratrice, sebbene tale circostanza non fosse stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'assicuratore convenuto).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29464 del 23/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115