Risarcimento del danno da sinistro stradale – Cass. n. 1699/2021
Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione per il risarcimento dei danni - richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o ina) - Sentenza di condanna generica - Successiva domanda di liquidazione del danno - Onere di previo adempimento delle formalità di cui all'art. 148 cod.ass. - Esclusione - Ragioni.
In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, in ipotesi di sentenza definitiva sull'"an debeatur", la successiva fase di liquidazione del "quantum debeatur" (che non integra l'esercizio di una nuova azione risarcitoria) non deve essere preceduta dall'adempimento delle formalità previste nell'art.148 c.ass., dal momento che tale adempimento è diretto a consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato prima dell'introduzione del giudizio e postula pertanto necessariamente che la domanda giudiziale non sia stata utilmente proposta nei confronti dell'assicuratore medesimo o del responsabile del danno.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1699 del 26/01/2021 (Rv. 660277 - 01)