Contratto cd. "multirischio" – Cass. n. 3011/2021
Assicurazione - assicurazione della responsabilita' civile - Assicurazione della responsabilità civile includente la copertura del rischio di tutela legale - Spese sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dal terzo danneggiato - Obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato di dette spese in virtù della sola assicurazione della responsabilità civile - Sussistenza - Limiti - Conseguenze. Assicurazione - assicurazione della responsabilita' civile - facolta' e obblighi dell'assicuratore - In genere.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, in caso di contratto cd. "multirischio", contenente, oltre alla garanzia della responsabilità civile dell'assicurato, anche la copertura del rischio di sostenere esborsi per la tutela legale, le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dal terzo danneggiato (cd. "spese di resistenza"), rientrano "ope legis" nella prima copertura, sino al limite di un quarto della somma assicurata, ai sensi dell'art.1917, comma 3, c.c., sicché eventuali clausole limitative del rischio per la sola tutela legale sono inopponibili dall'assicuratore ove la domanda di rifusione delle spese di resistenza sia contenuta nei suddetti limiti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3011 del 09/02/2021 (Rv. 660608 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1372, Cod_Civ_art_1374, Cod_Civ_art_1917 , Cod_Civ_art_1932