Assicurazione - assicurazione della responsabilita' civile - Azione promossa dal terzo danneggiato - Spese di lite sostenute dall'assicurato - Obbligo dell'assicurazione di rimborsarle - Sussistenza - Limiti - Assorbimento della domanda di garanzia - Rilevanza - Esclusione.
L'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, se convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea; tale diritto sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato solo qualora manchi o sia inefficace la copertura assicurativa (circostanza che spetta al giudice accertare, anche incidentalmente) oppure quando le spese di resistenza sostenute dall'assicurato siano state superflue, eccessive od avventate.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4786 del 23/02/2021 (Rv. 660611 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1917