Assicurazione - assicurazione sulla vita - a favore di un terzo - designazione del beneficiario - Assicurazione sulla vita - Clausola di attribuzione dell'indennizzo a favore degli eredi legittimi (e/o testamentari) - Premorienza di uno degli eredi del contraente - Conseguenze - Trasmissibilità agli eredi del beneficiario premorto.
Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11421 del 30/04/2021 (Rv. 661129 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0457, Cod_Civ_art_0467, Cod_Civ_art_0468, Cod_Civ_art_1412, Cod_Civ_art_1920, Cod_Civ_art_1921, Cod_Civ_art_1923