Assicurazione - assicurazione sulla vita - a favore di un terzo - designazione del beneficiario - Assicurazione sulla vita - Clausola di attribuzione dell'indennizzo a favore degli eredi legittimi (e/o testamentari) - Quote - Uguaglianza - Fondamento.
Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come beneficiari, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della "eadem causa obligandi", una quota uguale dell'indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall'assicuratore nella rispettiva misura.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11421 del 30/04/2021 (Rv. 661129 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0467, Cod_Civ_art_0468, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1920, Cod_Civ_art_1923