Assicurazione - assicurazione sulla vita - Assicurazione "per il caso di vita" e "per il caso di morte" - Differenze - Polizza cd. mista sulla vita del terzo.
Nell'assicurazione sulla vita "per il caso di vita", l'assicuratore è obbligato a pagare se, ad un determinato momento, una data persona è ancora in vita; per converso, ove l'assicurazione sulla vita sia stipulata "per il caso di morte", l'assicuratore è obbligato a pagare se, in un dato momento, una certa persona sia deceduta. La polizza può essere peraltro stipulata anche nella forma cd. mista sulla vita di un terzo e, cioè, tanto "per il caso di vita", quanto "per il caso di morte".
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29583 del 22/10/2021 (Rv. 662705 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1919, Cod_Civ_art_1920, Cod_Civ_art_1923, Cod_Civ_art_1412
Corte
Cassazione
29583
2021