Clausola di regolazione del premio – Cass. n. 35042/2021
Assicurazione - assicurazione contro i danni - in genere - Clausola di regolazione del premio - Obbligo di comunicazione degli elementi variabili da parte dell'assicurato - Riconducibilità alle obbligazioni indicate nell'art. 1901 c.c. - Esclusione - Riconduzione operata in via convenzionale - Esclusione - Nullità delle relative clausole - Fondamento.
Nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedano la determinazione del premio in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con la clausola di regolazione del premio), l'obbligo dell'assicurato di comunicare periodicamente all'assicuratore gli elementi variabili costituisce oggetto di un'obbligazione diversa da quelle indicate nell'art. 1901 c.c., il cui inadempimento non comporta l'automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale effetto, così come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell'inadempimento e di buona fede nell'esecuzione del contratto, senza che assuma rilievo il richiamo, operato con apposita clausola contrattuale, all'art. 1901 c.c.. con riguardo alla mancata comunicazione delle variazioni, trattandosi di clausola nulla ai sensi dell'art. 1932 c.c. in quanto derogatoria della disciplina legale in senso meno favorevole all'assicurato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 35042 del 17/11/2021 (Rv. 662987 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1901, Cod_Civ_art_1932