"Appendice di vincolo" in favore del creditore dell'assicurato – Cass. n. 31345/2022
Assicurazione - assicurazione contro i danni - "Appendice di vincolo" in favore del creditore dell'assicurato - Natura e contenuto - Differenze rispetto alla "surrogazione dell'indennità alla cosa" ex art. 2742 c.c. - Conseguenze - Fattispecie.
Il patto denominato "appendice di vincolo" - consistente in un accordo trilatero in virtù del quale l'assicuratore si obbliga, in caso di sinistro, a versare l'indennizzo nelle mani del terzo vincolatario ovvero a non versarlo all'assicurato se non previa autorizzazione del vincolatario stesso - ha la funzione di garantire un creditore dell'assicurato al pari della "surrogazione dell'indennità alla cosa", dalla quale differisce, sia perché prescinde dall’esistenza di un diritto reale di garanzia sul bene assicurato (presupposto dell'istituto ex art. 2742 c.c.), sia perché il patto di vincolo attribuisce il diritto all'indennizzo direttamente al creditore dell'assicurato, mentre l'art. 2742 c.c. demanda all'assicurato la scelta se impiegare l'indennizzo assicurativo per ripristinare i beni distrutti o lasciare che sia versato ai creditori; ne consegue che, trattandosi di fattispecie diverse, le previsioni normative della surrogazione dell'indennità alla cosa non sono applicabili all'appendice di vincolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto inapplicabile alla clausola di "appendice di vincolo" la disciplina in forza della quale il creditore dell'assicurato non può vantare alcun credito nei confronti dell'assicuratore, se l'assicurato destina l'indennizzo alla ricostruzione dei beni ipotecati che siano stati distrutti dal sinistro).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31345 del 24/10/2022 (Rv. 666079 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1882, Cod_Civ_art_1891, Cod_Civ_art_2742