Assicurazione - assicurazione della responsabilità civile - Assicurazione - Patto di deroga all'art. 1906 c.c. - Necessità della previsione espressa - Esclusione - Ricavabilità in via interpretativa - Sussistenza - Ragioni.
In tema di assicurazione, il patto di deroga all'art. 1906 c.c., che esclude l'indennizzabilità dei danni derivanti da vizio intrinseco della cosa assicurata, non deve necessariamente essere espresso, ma può essere ricavato in via di interpretazione delle restanti clausole contrattuali, atteso che opera il principio generale della libertà delle forme, alla stregua del quale la volontà negoziale può essere manifestata in ogni modo, ivi compreso il silenzio circostanziato, e che la forma richiesta per il contratto di assicurazione è scritta "ad probationem".
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31345 del 24/10/2022 (Rv. 666079 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1906, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1367, Cod_Civ_art_1370
Corte
Cassazione
31345
2022