Obbligo dell'assicurazione - minimi di garanzia - Sinistro avvenuto entro l'11 dicembre 2009 - Innalzamento dei massimali ex art. 2, comma 2, della direttiva 2005/14/CE - Efficacia - Esclusione - Fondamento.
L'innalzamento dei massimali di cui all'art. 2, comma 2, della direttiva n. 2005/14/CE non è applicabile ai sinistri avvenuti prima dell'11 dicembre 2009, perché fino a tale data (fissata dalla fonte comunitaria quale termine ultimo per l'adeguamento della legislazione nazionale) il suddetto innalzamento era condizionato alla volontà degli Stati membri di stabilire un periodo transitorio, mentre, dopo di essa, il danneggiato poteva considerarsi titolare di una posizione soggettiva incondizionata e sufficientemente determinata nei confronti del proprio Stato, derivante dalla natura immediatamente esecutiva, in parte qua, della direttiva medesima.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25949 del 05/09/2023 (Rv. 669100 - 01)