Spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c. - Diritto al rimborso - Presupposti e limiti.
Le spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3, c.c. sono dovute all'assicurato sempre che egli ne abbia fornito adeguata prova e nei limiti di quanto effettivamente provato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26683 del 15/09/2023 (Rv. 669069 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1917