Fatti dannosi derivanti da colpa grave o gravissima - inclusione nella copertura assicurativa - Sussistenza - Esclusione dei fatti dovuti a colpa grave e dei fatti dovuti a specifici comportamenti colposi - Pattuizione espressa - Necessità.
L'assicurazione della responsabilità civile, per la sua stessa natura, copre necessariamente il danno che deriva da fatto colposo, benché connotato da colpa anche grave o gravissima, essendo, pertanto, necessaria una pattuizione espressa delle parti per escludere l'assicurabilità dei fatti dovuti a colpa grave dell'assicurato o dei fatti dovuti a particolari e specifici comportamenti colposi.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6523 del 12/03/2024 (Rv. 670445-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_1895