Assicurazione della responsabilita' civile - oggetto del contratto (rischio assicurato) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6490 del 12/03/2024 (Rv. 670385-02)
Assicurazione della responsabilità civile - Nullità della clausola claims made - Individuazione della clausola sostitutiva - Necessità - Criteri - Fattispecie.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, una volta che sia dichiarata la nullità della clausola "claims made", la individuazione da parte del giudice del merito della clausola sostitutiva non può avvenire in modo automatico, facendo ricorso alla tradizionale disciplina dell'assicurazione della responsabilità civile, né ad altri modelli legali di assicurazione, dovendosi piuttosto procedere ad una corretta individuazione del sostrato sostitutivo che realizzi un equo contemperamento delle posizioni dei contraenti, da valutare anche attraverso il ricorso a criteri di calcolo attuariale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva disposto la sostituzione della clausola claims made ritenuta nulla con una clausola di ultrattività decennale ex art. 11 della l. n. 24 del 2017, prevista per il solo caso di cessazione dell'attività da parte del sanitario, ritenendo, erroneamente, che tale legge avesse tipizzato un modello di copertura assicurativa incentrato anche sulla previsione di una clausola postuma di durata decennale).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6490 del 12/03/2024 (Rv. 670385-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_1419