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Assicurazione della responsabilità civile – limitazioni (fatti dolosi) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6523 del 12/03/2024 (Rv. 670445-02)

Condotta colposa del danneggiante integrante reato - Esclusione della garanzia assicurativa e nullità del contratto - Insussistenza - Fondamento.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, poiché il rischio garantito consiste nella salvaguardia del patrimonio dell'assicurato contro i danni arrecati a terzi o a loro cose dalla condotta colposa del danneggiante, il fatto che quest'ultima integri anche gli estremi di un reato non rileva ai fini dell'esclusione della garanzia assicurativa, né determina la nullità del contratto poiché l'illiceità di tale condotta non incide sulla sua causa, né sul suo oggetto.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6523 del 12/03/2024 (Rv. 670445-02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1917