Disposizioni generali - rischio assicurato (oggetto del contratto) - dichiarazioni del contraente - reticenze ed inesattezze - Reticenza dell'assicurato rilevante ex art. 1892 c.c. - Riferimento al momento di formazione del consenso - Necessità - Fondamento - Circostanze sopravvenute - Applicabilità - Esclusione.
In tema di contratto di assicurazione, l'eventuale reticenza dell'assicurato, rilevante ai fini dell'annullamento del contratto ex art. 1892 c.c., deve aver avuto un’influenza determinante sulla formazione del consenso dell'assicuratore, sicché non può, per definizione, riguardare circostanze sopravvenute alla conclusione del contratto stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7913 del 23/03/2024 (Rv. 670462-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1892, Cod_Civ_art_1898