Assicurazione della responsabilità civile - facoltà e obblighi dell'assicuratore - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9460 del 09/04/2024 (Rv. 670702-01)
Cessione di ramo d’azienda - Art. 2560 c.c. - Applicabilità - Condizioni - Esistenza del debito della cedente al tempo della cessione - Momento di riferimento - Verificazione dell’illecito - Ragioni.
In tema di assicurazione sulla responsabilità civile, in caso di cessione di ramo d'azienda da parte dell'assicuratore che ha stipulato la polizza, trova applicazione l'art. 2560 c.c. - con conseguente solidarietà del conferente nell'obbligazione assicurativa - se al momento della cessione è configurabile in capo alla cedente una posizione di mero debito e, cioè, quando l'assicurato (terzo ceduto) ha pagato il premio ed è già sorta l'obbligazione dell'assicuratore per essersi verificato il fatto illecito oggetto della copertura, in quanto l'obbligazione ex art. 1917 c.c. sorge con l'obbligazione risarcitoria dell'assicurato nei confronti del danneggiato.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9460 del 09/04/2024 (Rv. 670702-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2560, Cod_Civ_art_1917