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Assicurazione sulla vita - polizze united linked - Disciplina applicabile ante l. n. 262 del 2005 - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 9418 del 09/04/2024 (Rv. 670878-02)

Distinzione - Guaranteed - Partial Guaranteed - Pure - Rischio demografico - Somma di denaro garantita - Obbligo di restituzione - Differenze - Fattispecie.

In tema di polizze assicurative sulla vita, occorre distinguere tra polizze guaranteed unit linked, che garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima, e quelle partial guaranteed unit linked, che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione parziale dei premi versati, da un lato, rispetto alle polizze unit linked cd. pure, dove la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, con un rischio di investimento totalmente a carico dell'assicurato; ne consegue che solo per le prime l'assicuratore assume su di sé, sia pure con diverse gradualità, il rischio demografico dell'evento morte del contraente, al quale va sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, a prescindere dalle oscillazioni del valore delle quote dei fondi comuni di investimento, rimanendo invece tale rischio a carico del contraente nell'ipotesi di polizza c.d. pura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato la natura assicurativo - previdenziale della polizza stipulata, escludendone la qualità di strumento finanziario, dal momento che essa garantiva il recupero del capitale versato o il valore delle quote se maggiore, con un incremento dell'1%, al momento della morte del contraente assicurato).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 9418 del 09/04/2024 (Rv. 670878-02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1337, Cod_Civ_art_1882, Cod_Civ_art_1919, Cod_Civ_art_1920, Cod_Civ_art_1923