Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - obbligo dell'assicurazione - minimi di garanzia - assicurazione contro i danni - limiti del risarcimento - massimale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9936 del 12/04/2024 (Rv. 670775-01)
Assicurazione per r.c.a. - Direttiva 2005/14/CE - Massimale di legge - Innalzamento - Facoltà di prevedere un periodo transitorio - Tempestivo recepimento della direttiva – Necessità - Esclusione - Conseguenze - Differimento previsto dal d.lgs. n. 198 del 2007 - Legittimità - Conseguenze - Sinistro avvenuto entro l’11 dicembre 2009 - Obbligazioni del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada - Massimale previsto dal d.P.R. del 19 aprile 1993 - Applicabilità.
La Direttiva 2005/14/CE - nell'accordare agli Stati membri la facoltà di prevedere un periodo transitorio di cinque anni entro il quale elevare la misura dei massimali minimi di garanzia dell'assicurazione r.c.a. - non ha subordinato tale facoltà al suo tempestivo recepimento, con la conseguenza che il d.lgs. n. 198 del 2007, pur recependo tardivamente la citata Direttiva, legittimamente ha differito l'adeguamento dei massimali minimi entro i termini da essa previsti (l'11 dicembre 2009 per l'innalzamento del massimale a 2,5 milioni di euro e l'11 giugno 2012 per l'innalzamento del massimale a 5 milioni di euro); pertanto, l'obbligazione indennitaria dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per i sinistri avvenuti sino al 10 dicembre 2009, resta limitata al massimale previsto dal d.P.R. 19 aprile 1993.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9936 del 12/04/2024 (Rv. 670775-01)