Assicurazione contro il furto - Contratto di finanziamento per l'acquisto del bene - "Appendice di vincolo" in favore del finanziatore - Collegamento tra contratto di assicurazione e contratto di finanziamento - Sussistenza - Conseguenze - Azione per il pagamento dell'indennizzo - Legittimazione attiva esclusiva dell’istituto finanziatore.
La clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, in caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (c.d. appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento in forza del quale il finanziatore, pur non assumendo la qualità di assicurato, ha diritto di percepire tale indennizzo, con la conseguenza che egli è l'unico legittimato ad agire per il suo conseguimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 11373 del 29/04/2024 (Rv. 670797-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1882, Cod_Civ_art_1891