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Assicurazione contro i danni - Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 3016 del 06/02/2025 (Rv. 673752-01)

Oggetto del contratto (rischio assicurato) - infortuni o danni alla persona - Assicurazione privata contro gli infortuni mortali - Rischio di "morte causata da infezione" - Inclusione tra quelli oggetto di copertura assicurativa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali, ove la polizza definisca l'infortunio come un "evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna", il rischio di "morte causata da infezione" non rientra tra quelli oggetto di copertura se la malattia infettiva non è stata provocata da un evento traumatico, poiché, nelle assicurazioni private, le malattie e gli infortuni sono rischi compresi in rami diversi (art. 2, comma 3, nn. 1 e 2, c.ass.) che, per espressa previsione di legge, non possono essere considerati omogenei, mentre l'irrilevanza giuridica della distinzione tra i due eventi, stabilita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 179 del 1988, attiene esclusivamente al campo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. (Nella specie, la S.C. ha escluso la riconducibilità della morte di un medico, causata dal virus Covid 19, alla nozione contrattuale di infortunio indennizzabile in base ad un'assicurazione privata stipulata dall'ENPAM a beneficio dei medici di medicina generale).

Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 3016 del 06/02/2025 (Rv. 673752-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1882