Restituzione dei frutti - Deduzione delle spese di produzione - Necessità di apposita domanda giudiziale - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16700 del 11/08/2015
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 821, comma 2, e 1149 c.c., il diritto alla restituzione dei frutti nasce limitato dalle spese sostenute per la relativa produzione, sicché il restituente può dedurle senza necessità di proporre apposita domanda giudiziale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16700 del 11/08/2015