Beni - immateriali - diritti di autore (proprietà intellettuale) - risarcimento del danno - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12314 del 15/06/2015
Plagio - Risarcimento del danno - Lucro cessante - Liquidazione equitativa ex art. 158 della legge n. 633 del 1941- Ragioni della scelta del criterio utilizzato - Indicazione da parte del giudice - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12314 del 15/06/2015
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12314 del 15/06/2015
In tema di plagio, ed alla stregua dell'art. 158 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nel testo - utilizzabile "ratione temporis" - modificato dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140, recante modalità alternative di liquidazione del danno subito dal titolare del diritto di utilizzazione economica di un'opera, il giudice, nel quantificare il lucro cessante riconosciuto a quest'ultimo, deve indicare il criterio a tal fine prescelto e specificare le ragioni per cui lo ha ritenuto come il più adeguato ad individuarne, in rapporto alla concreta fattispecie, il relativo ammontare, altrimenti incorrendo in vizio di motivazione suscettibile di sindacato in sede di legittimità anche ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come novellato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nel determinare il danno, aveva omesso di valutare che l'opera plagiata - articoli apparsi su giornali - e quella plagiaria - romanzo - non erano in concorrenza tra loro poiché distribuite su circuiti commerciali affatto diversi e con differenti tipi di pubblico, ed esaurendo la prima, diversamente dalla seconda - peraltro edita dopo più di un anno - la propria distribuzione e vendita in tempi brevissimi).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12314 del 15/06/2015