Art. 21 del d.lgs. n. 30 del 2005 - Uso in funzione distintiva del proprio patronimico corrispondente a marchio già registrato da altri - Divieto - Fondamento - Conformità ai principi della correttezza professionale - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6021 del 14/03/2014
In materia di marchi, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30. l'utilizzazione commerciale del nome patronimico, corrispondente al marchio già registrato da altri, non può avvenire in funzione distintiva, ma solo descrittiva, in quanto l'avvenuta modifica normativa, rispetto alla previsione dell'art. 1-bis del r.d. 21 giugno 1942, n. 929 (con la soppressione dal testo normativo delle parole «e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva»), lascia ferma la necessità che l'uso del marchio debba essere conforme ai principi della correttezza professionale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6021 del 14/03/2014