Plagio musicale - Inibitoria pronunciata ex art. 156 della legge n. 633 del 1941 - Efficacia nel territorio nazionale - Esecuzione in uno Stato estero - Delibazione da parte del giudice o autorità di quest'ultimo - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11225 del 29/05/2015
La pronuncia del giudice italiano che, accertato il verificarsi di un plagio musicale, inibisca, ex art. 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633, al responsabile dello stesso ed ai cessionari dei diritti di utilizzazione economica della canzone costituente plagio, l'ulteriore sua diffusione, esplica la propria efficacia all'interno del territorio nazionale, ma può comunque avere esecuzione anche in uno Stato estero previa sua delibazione da parte del giudice o delle Autorità competenti di quest'ultimo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11225 del 29/05/2015