Beni - immateriali - marchio - contraffazione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10519 del 20/05/2016
Accertamento - Condanna generica al risarcimento dei danni - Penale ex art. 66 del r.d. n. 929 del 1942 - Applicabilità - Condizioni - Adozione di provvedimenti inibitori - Necessità - Liquidazione del danno - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di marchi, l'art. 66, comma 2, del r.d. n. 929 del 1942 (abrogato dall'art. 246 del d.lgs. n. 30 del 2005 e sostituito dall'art. 124 del medesimo d.lgs., ma applicabile "ratione temporis" nel caso di specie), nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di fissare, con la sentenza che accerta la contraffazione, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa, non presuppone che con quest'ultima si sia provveduto anche alla liquidazione del danno, ma solo l'avvenuta adozione di provvedimenti inibitori. La collocazione della norma nel medesimo comma dedicato alla liquidazione del danno, giustificata dal riferimento di entrambe le disposizioni alle obbligazioni risarcitorie conseguenti alla commissione dell'illecito, non esclude, infatti, la distinzione tra le due forme di risarcimento, l'una riguardante i danni accertati, e quindi già verificatisi, l'altra eccezionalmente relativa ad un pregiudizio futuro, la cui incerta verificazione ed imprevedibile collocazione nel tempo comportano l'inutilizzabilità degli ordinari criteri di liquidazione del danno.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10519 del 20/05/2016