beni - immateriali - diritti di autore (proprietà intellettuale) - opere protette (oggetto del diritto) - televisive – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13249 del 16/06/2011
Creatività ex art. 1 legge n. 633 del 1941 - Nozione - Conseguenze - Fattispecie in tema di tutelabilità dei "format". Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13249 del 16/06/2011
In tema di diritto d'autore relativo ai programmi televisivi, il concetto giuridico di creatività cui fa riferimento l'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, atteso che ciò che conta, ai fini della violazione dell'esclusiva, è che i tratti essenziali caratterizzanti l'opera anteriore siano riconoscibili nell'opera successiva, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio della motivazione. Ne consegue che non sussiste alcuna contraffazione quando la ripresa del "format" (da intendersi come il canovaccio di uno spettacolo, in cui si inseriscono improvvisazioni costituite dalle prestazioni dei partecipanti ad esso, costituito da un titolo, una struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi) si esplichi mediante la sola riproduzione di particolari non significativi o già noti o che costituiscano semplici idee diversamente rappresentante, cioè di elementi secondari o di dettaglio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13249 del 16/06/2011