Beni - immateriali - diritti di autore (proprietà intellettuale) - opere protette (oggetto del diritto) - cinematografiche – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10333 del 19/05/2016
Registri previsti dalla l. n. 633 del 1941 - Trascrizione - Efficacia - Risoluzione di conflitti fra più acquirenti o titolari - Esclusione - Fattispecie.
Nell'ordinamento italiano, le opere dell'ingegno possono circolare indipendentemente dalla trascrizione nei registri di cui all'art. 103 della l. n. 633 del 1941, la quale non costituisce un obbligo, ma una mera facoltà, e crea soltanto delle presunzioni semplici a favore di chi trascriva un atto, senza, tuttavia, incidere negativamente sugli atti non trascritti e sulla titolarità dei relativi diritti; ne consegue che le risultanze emergenti dal registro non possono valere a risolvere il conflitto tra più acquirenti del medesimo diritto o fra pretesi titolari dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva risolto il conflitto tra due acquirenti di un'opera cinematografica in base dell'anteriorità dell'atto d'acquisto, indipendentemente dalla trascrizione dello stesso nel Pubblico Registro Cinematografico).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10333 del 19/05/2016