Uso di nome altrui - Possibilità - Limiti - Incidenza della disciplina ex art. 7 cod. civ. - Esclusione.
Al fine di verificare se l'uso di un nome altrui, in occasione dell'adozione di un marchio, possa ritenersi - o meno - indebito, deve farsi riferimento esclusivamente alla disciplina specifica dettata dalla legge sui marchi (art. 21, R.D. 21 giugno 1942, n. 929, il quale , nel testo antecedente alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 4809 del 1992, contempla il solo limite che l'uso non comporti la lesione della fama, del credito e del decoro delle persone fisiche), e non a quella desumibile dalla disciplina codicistica del diritto al nome ( art. 7 cod. civ.).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2735 del 13/03/1998