Da iscrivere in pubblici registri, ma non iscritti - Acquisto della proprietà di essi - Possesso vale titolo - Applicabilità - condizioni - Documenti necessari alla sua utilizzazione - Mancanza - Influenza sulla buona fede (art. 1153 cod. civ.) - Esclusione.
Se un bene mobile, pur dovendosi iscrivere in pubblici registri, non è stato invece iscritto, ai sensi dell'art. 815 cod. civ. si applica l'art. 1153 cod. civ. e non già l'art. 1156 cod. civ.; pertanto, se colui al quale viene alienato tale bene - da chi appare legittimato - è in buona fede - da presumersi (art. 1147 cod. civ.), e non esclusa dalla mancanza dei documenti necessari per utilizzarlo (nella specie carta di circolazione di nuova vettura, non immatricolata) - ne acquista la proprietà mediante il possesso.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9714 del 06/10/1997