Uso del marchio altrui - Liceità - Limiti - Fattispecie.
In materia di tutela del marchio, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 30 de 2005, che ha dato attuazione all'art. 6, par. 1, della direttiva 89/104/CE, i diritti derivanti dalla registrazione del marchio d'impresa non consentono al titolare di vietarne l'uso nel commercio, purché esso sia conforme ai principi della correttezza professionale, sicché è lecito l'impiego del marchio altrui in funzione meramente descrittiva della propria attività economica. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto consentito l'uso da parte di un'agenzia di viaggi "on line" del marchio comunitario di una nota compagnia aerea, al fine di indicare il vettore dei voli commercializzati).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 29237 del 12/11/2019 (Rv. 656040 - 03)