Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) - violazione di privativa - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 29252 del 12/11/2019 (Rv. 656123 - 01)
Brevetto - Azione di contraffazione - Condizione dell'azione - esistenza del brevetto alla data della decisione - Scadenza del brevetto - Conseguenze - Interesse all'accertamento della contraffazione per il periodo precedente - Sussistenza.
Nelle controversie di concorrenza sleale per contraffazione di brevetto per invenzioni industriali, quando se ne sia verificata la scadenza al momento della decisione, il giudice non deve dichiarare improponibile la domanda di inibitoria, dovendo piuttosto rigettarla per difetto d'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., mentre resta fermo l'interesse del titolare del brevetto ad ottenere l'accertamento dell'avvenuta contraffazione, anche ai fini risarcitori, per il periodo precedente la sua scadenza dal momento che essa fa venire meno la privativa esclusivamente per il tempo successivo alla sua maturazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 29252 del 12/11/2019 (Rv. 656123 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100