Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) - violazione di privativa - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 29252 del 12/11/2019 (Rv. 656123 - 02)
Brevetto - Contraffazione indiretta - Disciplina sopravvenuta ex lege - n. 214 del 2016 . Accertamento riservato al giudice di merito - Presupposti oggettivi e soggettivi.
L’illecito consistente nel cd. "contributory infringement" o contraffazione indiretta, introdotto dalla l. n. 214 del 2016, al comma 2 bis dell'art. 66 del d.lgs n. 30 del 2005, consta di due elementi, che devono essere accertati in concreto dal giudice: a) l'elemento oggettivo consistente nella fornitura, o offerta di fornitura, a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione e necessari per la sua attuazione e la successiva contraffazione diretta da parte dei terzi; b) l'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza - da accertare sulla base di dati fattuali tali da evidenziare la conoscenza, da parte del fornitore, circa l'obiettiva ed univoca destinazione concreta dei mezzi forniti all'attuazione del brevetto - non solo dell'idoneità, ma anche della destinazione concreta di detti mezzi ad attuare l'invenzione, ovvero la possibilità di acquisirla con l'ordinaria diligenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 29252 del 12/11/2019 (Rv. 656123 - 02)