Opera cinematografica - Sfruttamento economico - Concessione a terzi - Necessità - Pluralità di produttori - Delibera di concessione - Coproduttore pretermesso - Impugnazione - Art. 1109, comma 2, n. 2, c.c. - Applicabilità - Fondamento.
Lo sfruttamento economico dell'opera cinematografica, non suscettibile di uso diretto, avviene attraverso la concessione a terzi, deliberata a maggioranza nel caso di pluralità dei produttori, a tenore del comma 1, dell'art. 1105 c.c., applicabile in forza del richiamo contenuto nell'art. 10 l. n. 633 del 1941. Il produttore pretermesso è tenuto ad impugnare la deliberazione nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1109 c.c., venendo in rilievo un atto di ordinaria amministrazione ai sensi del comma 2 del summenzionato art. 1105.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33231 del 16/12/2019 (Rv. 656131 - 01)
Riferimenti normativi:Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1109
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cassazione
33231
2019