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Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) - invenzioni industriali - del prestatore di lavoro - Cass. n. 31937/2019

Invenzione di azienda - Diritto del lavoratore al premio - Condizione - Conseguimento del brevetto - Datore di lavoro - Contestazione della validità brevetto - Ammissibilità.

In caso di invenzione di azienda ex art. 23, comma 2, del r.d. n. 1127 del 1939, il diritto del lavoratore all'equo premio ed il connesso obbligo datoriale di corrisponderlo sorgono solo con il conseguimento del brevetto, giacché è in virtù della brevettazione che, ai sensi dell'art. 4, del richiamato r.d., i diritti derivanti dall'invenzione sono conferiti al datore di lavoro, cui fa capo la legittimazione a contestare in via principale la nullità del brevetto medesimo.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 31937 del 06/12/2019 (Rv. 656126 - 02)

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