Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 31932 del 06/12/2019 (Rv. 655956 - 01)
Azione di nullità del brevetto - Contraddittorio necessario - Legittimati passivi - Precedenti titolari del brevetto - Inclusione - Fondamento.
L'art. 122, comma 4, del d.lgs. n. 30 del 2005, come modificato dall'art. 54 del d.lgs. n. 131 del 2010, va interpretato nel senso che l'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale ivi prevista deve essere esercitata nel contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali "aventi diritto", senza che l'aggiunta "in quanto titolari di esso", introdotta dal citato d.lgs. n. 131 del 2010, comporti l'esclusione di coloro che abbiano ceduto i diritti sul titolo, trattandosi pur sempre di soggetti iscritti nel registro "in quanto titolari", con conseguente insussistenza di ogni irragionevole disparità di trattamento tra titolari attuali ed originari del brevetto, portatori anch'essi di interessi patrimoniali qualificati e dipendenti dalla validità di quest'ultimo, i quali, diversamente, resterebbero, vulnerati da una declaratoria di nullità o di decadenza resa a conclusione di un giudizio di cui non abbiano avuto conoscenza pur essendo annotati nel registro.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 31932 del 06/12/2019 (Rv. 655956 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Civ_art_2584, Cod_Civ_art_2589