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"Secondary meaning" – Cass. n. 53/2022

Beni - immateriali - marchio (esclusività del marchio) - "Secondary meaning" - Nozione - Tutela - Onere della prova.

 

In tema di segni distintivi, il cd. "secondary meaning" sussiste quando il marchio, in origine sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, acquisti tale capacità in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato. In tale ipotesi, il titolare del marchio può agire in contraffazione, fermo restando che, ai sensi dell'art. 121 d.lgs. n. 30 del 2005, l'onere di provare la nullità del segno distintivo grava su chi lo contesta e, una volta fornita tale prova, spetta al titolare del marchio dimostrarne la secondarizzazione e, cioè, l'acquisizione della rinomanza prima della registrazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 53 del 04/01/2022 (Rv. 663684 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2569

 

Corte

Cassazione

53

2022