Brevetto per invenzioni industriali – Cass. n. 120/2022
Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) - violazione di privativa - Brevetto per invenzioni industriali - Contraffazione per equivalenza - Accertamento - Modalità.
In tema di brevetti per invenzioni industriali, ai fini della verifica della contraffazione per equivalenza, il giudice, in applicazione dell'art. 52, comma 3 bis, d.lgs. n. 30 del 2005 (inserito dal d.lgs. n. 131 del 2010), deve preliminarmente determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, individuando analiticamente le singole caratteristiche del trovato, così come espressamente rivendicate nel testo brevettuale, interpretate anche sulla base della loro descrizione e dei disegni allegati, e successivamente accertare se ogni elemento così rivendicato si ritrovi nel prodotto accusato della contraffazione, anche solo per equivalenti, intendendosi come tali, secondo una delle possibili metodologie utilizzabili, quelle varianti del trovato che possano assolvere alla stessa funzione degli elementi propri del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via dell'inventore e pervenendo al conseguimento dello stesso risultato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 120 del 04/01/2022 (Rv. 663620 - 01)