Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) - nullità e annullabilità - Plurime rivendicazioni - Nullità di una rivendicazione indipendente - Rivendicazione dipendente munita di validità - Nullità parziale del brevetto - Condizioni.
La nullità parziale del brevetto prevista dall'art. 76, comma 2, c.p.i. provvede all'esigenza di conservare validità alle concorrenti rivendicazioni che si presentino fornite dei requisiti di legge per la brevettazione ed è, pertanto, suscettibile di essere dichiarata in presenza della nullità della rivendicazione indipendente (nella specie, per carenza di altezza inventiva), ove il brevetto consti di un'altra rivendicazione dipendente munita di validità, rispetto alla quale quanto oggetto della rivendicazione nulla possa rilevare come tecnica nota.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3339 del 03/02/2022 (Rv. 664159 - 01)
Corte
Cassazione
3339
2022