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Annullamento del regolamento che faceva salvi i rapporti pregressi – Cass. n. 16115/2022

Beni - immateriali - diritti di autore (proprietà intellettuale) (soggetti del diritto) - diritti di utilizzazione economica (contenuto del diritto) - Contrassegno SIAE - Decadenza dal diritto al rimborso - Annullamento del regolamento che faceva salvi i rapporti pregressi - Rimozione di un impedimento di diritto - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di contrassegno SIAE, la decadenza dal diritto al rimborso del tributo, seppure non legittimamente esigibile a causa della mancata notifica alla Commissione Europea della previsione relativa all'obbligo di cui all'art. 171 ter, comma 1, lett. d), della l. n. 633 del 1941, deve essere affermata anche a seguito dell'annullamento (con sentenza del Consiglio di Stato n. 584 del 2 febbraio 2012) del regolamento di attuazione della l. n. 248 del 2000 che faceva salvi i rapporti pregressi, da cui va escluso che sia derivata la rimozione di un impedimento di diritto in quanto al contribuente non era impedito di instaurare, immediatamente, un giudizio volto ad affermare la sussistenza del diritto al rimborso delle somme versate ex art. 181 bis della l. n. 633 del 1941, rientrando nella cognizione incidentale del giudice tributario anche la questione concernente la legittimità di disposizioni regolamentari non in linea con il diritto unionale.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 16115 del 19/05/2022 (Rv. 664856 - 01)

 

Corte

Cassazione

16115

2022