Titolarità esclusiva del committente dei diritti di sfruttamento economico – Cass. n. 19335/2022
Beni - immateriali - diritti di autore (proprietà intellettuale) (soggetti del diritto) - diritti di utilizzazione economica (contenuto del diritto) - cessione o trasferimento - Diritto d'autore - Opere dell'ingegno realizzate su commissione - Titolarità esclusiva del committente dei diritti di sfruttamento economico - Presupposti - Fattispecie.
In tema di diritto d'autore, la titolarità esclusiva dei diritti di sfruttamento economico, per le opere dell'ingegno realizzate su commissione, spetta al committente solo laddove l'attività inventiva e la creazione dell'opera costituiscano l'oggetto del contratto di lavoro autonomo o di appalto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui la realizzazione dei "files sorgente" - ossia i files aperti e modificabili - non rientrava nell'oggetto del contratto concluso con una casa farmaceutica, avendo rappresentato un mero passaggio seguito dall'appaltatore per adempiere al contratto e fornire al committente il "corpus mechanicum", ossia i files esecutivi relativi a immagini di confezioni, foglietti illustrativi e materiale pubblicitario inerente ai farmaci commercializzati).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19335 del 15/06/2022 (Rv. 664970 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2581