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Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana) - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") – Cass. n. 11573/2013

Controversia sull'esistenza del credito posto a base dell'azione revocatoria - Giudizio relativo all'azione revocatoria - Sospensione necessaria di quest'ultimo ex art. 295 cod. proc. civ. - Esclusione.

Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11573 del 14/05/2013

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